Protocollo aziendale recante misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e nei servizi di trasporto scolastico

Premessa

Al fine di tutelare la salute e incrementare negli ambienti di lavoro l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19, l’Azienda assume il presente protocollo aziendale di regolamentazione dei servizi di trasporto scolastico in attuazione:

dell’Avviso Comune del 13 marzo 2020 sottoscritto da ANAV-ASSTRA-AGENS e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA-CISAL, UGL-FNA;

del Protocollo nazionale sottoscritto da Confindustria e dalle OO.SS.LL. confederali, su invito del Governo, in data 14 marzo 2020 ed aggiornato il 24 aprile 2020 di cui all’allegato 12 al D.P.C.M. 7 agosto 2020;

del D.P.C.M. 7 agosto 2020 e del relativo allegato 16) recante “Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato” e delle nuove Linee Guida in corso di pubblicazione che andranno a sostituire quelle allegate al D.P.C.M. di cui sopra;

e tenuto conto altresì, per quanto applicabili ai servizi di trasporto scolastico,

del Protocollo per il settore dei trasporti e della logistica condiviso con il Ministero dei trasporti in data 20 marzo 2020, allegato 14) al DPCM del 7 agosto 2020;

delle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico” di cui all’allegato 15) al D.P.C.M. 7 agosto 2020 e delle nuove Linee Guida in corso di pubblicazione che andranno a sostituire quelle allegate al D.P.C.M. di cui sopra;

nonchè

Attraverso l’adozione del presente protocollo l’azienda intende fornire:

prescrizioni adeguate cui il personale deve attenersi, in base alle mansioni e ai contesti lavorativi e con particolare riferimento al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI), al fine di contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio;

una comunicazione adeguata agli utenti del servizio di trasporto e, in quanto soggetti responsabili, ai genitori/esercenti la potestà genitoriale/tutori degli studenti trasportati, nonché ai terzi che entrino in contatto con l’azienda e il suo personale riguardo alle regole di comportamento generale da osservare.

Il personale, i terzi, gli utenti del servizio di trasporto adeguatamente responsabilizzati da genitori/ esercenti la potestà genitoriale/tutori, nonché questi ultimi  sono impegnati a uniformarsi scrupolosamente alle indicazioni del presente protocollo e ad adottare in ogni circostanza comportamenti responsabilmente cauti al fine di mantenere in sicurezza l’azienda e i mezzi di trasporto impiegati nell’esercizio dell’attività.

 

 

           Misure di precauzione

Informazione

Comunicazione ai clienti del servizio di trasporto

Modalità di ingresso in azienda

Modalità di accesso dei fornitori esterni

Pulizia e sanificazione in azienda

Precauzioni igieniche personali

Dispositivi di protezione individuale

Gestione spazi aziendali comuni

Organizzazione aziendale

Gestione entrata e uscita dei dipendenti

Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione

Gestione di una persona sintomatica in azienda

Sorveglianza sanitaria / medico competente/ RLS         

Aggiornamento del protocollo aziendale di regolamentazione

 

 

 

  1. INFORMAZIONE

L’azienda provvede alla pubblicazione sul proprio sito web: https://remanfredi.net/trasporti, al fine di rendere pubblico e visibile il presente protocollo aziendale  a tutti i lavoratori e ai clienti (enti locali e Istituti scolastici committenti).

All’ingresso e nelle aree aziendali maggiormente frequentate, in posizione visibile, sono altresì affissi depliant informativi riguardanti comportamenti, condotte e cautele da osservare. In particolare le informazioni riguardano:

l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in caso di febbre (oltre 37.5°) e/o di altri sintomi riconducibili all’infezione da COVID-19 (tosse secca, mal di gola ecc.) e di contattare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. L’accesso ai mezzi di trasporto scolastico del personale a vario titolo operante sugli stessi è subordinato all’assenza delle predette condizioni e sintomatologie anche nei tre giorni precedenti l’accesso;

il divieto di ingresso o permanenza in azienda e sui mezzi di trasporto scolastico, qualora sussistano o, anche successivamente all’ingresso, insorgano condizioni di rischio (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) in presenza delle quali i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

l’obbligo per i lavoratori dell’azienda, per i dipendenti di imprese appaltatrici che operano presso l’azienda e per i visitatori esterni di informare tempestivamente e responsabilmente, a seconda dei casi, il datore di lavoro o un responsabile aziendale della presenza di qualsiasi sintomo riferibile alla infezione da COVID-19 durante l’espletamento della prestazione lavorativa o la visita in azienda, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;

l’impegno dei lavoratori dell’azienda,  dei dipendenti di imprese appaltatrici che operano presso l’azienda e dei visitatori esterni  a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro o responsabile aziendale nel fare accesso in azienda e a bordo dei mezzi di trasporto (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani, tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene e rispettosi di quanto previsto dall’allegato 19 al DPCM 7 agosto 2020).

In questo contesto l’azienda prevede uno specifico obbligo a carico dei responsabili (Ufficio del Personale e/o Ufficio Tecnico) di informare/formare il personale in merito al corretto uso e alla gestione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) quali mascherine, guanti, tute, ecc. laddove previsti. Lo svolgimento della predetta attività informativa/formativa deve essere opportunamente documentato (es. fogli presenza, consegna materiale informativo, ecc.) e la documentazione sottoscritta dai lavoratori che vi hanno partecipato.

Eventuali comportamenti difformi da parte dei lavoratori dell’azienda solleveranno la stessa da responsabilità nei confronti degli stessi lavoratori e, nel contempo, avranno riflesso sul rapporto di lavoro ai sensi della legislazione vigente.

Oltre a rispettare quanto sopra previsto, il personale viaggiante a tutela della salute propria e di quella dei passeggeri è obbligato durante il servizio di trasporto a:

mantenere il distanziamento di 1 metro dai passeggeri e indossare la mascherina chirurgica per tutta la durata del servizio di trasporto;

utilizzare i guanti protettivi ogniqualvolta esigenze di cautela lo richiedano;

osservare e far osservare agli studenti trasportati le procedure di salita e discesa dal mezzo di trasporto scolastico descritte al paragrafo successivo;

avvisare alla partenza gli studenti trasportati della necessità di indossare la mascherina per tutta la durata del servizio di trasporto e di igienizzare le mani al momento della salita;

allertare prontamente le Autorità sanitarie in caso di persona sintomatica a bordo del mezzo di trasporto scolastico e rispettare le procedure indicate al successivo punto 12 prima della ripresa del servizio;

procedere alla continua ventilazione del mezzo di trasporto scolastico privilegiando il ricorso alla ventilazione naturale.

Il personale viaggiante è tenuto altresì a rispettare ogni altra prescrizione prevista dal presente protocollo.

 

  1. COMUNICAZIONE AI CLIENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO

L’Azienda adotta idonei sistemi informazione e divulgazione delle misure di prevenzione generale e delle regole di comportamento che, sotto responsabilità genitoriale o dell’esercente la potestà genitoriale,  gli studenti trasportati sono obbligati ad osservare sia nelle fasi immediatamente precedenti l’inizio del trasporto che in tutte le fasi di svolgimento dello stesso.

Copia del presente protocollo è consegnata/inviata:

all’ente locale [o agli enti locali]  committente il servizio di trasporto scolastico affidato in gestione all’azienda affinchè ne rendano tempestivamente edotti i genitori/tutori degli studenti mediante allegazione al regolamento di accesso e fruizione del servizio di trasporto scolastico;

all’Istituto scolastico [o agli Istituti scolastici] di appartenenza degli studenti che fruiscono del servizio di trasporto nella persona del Dirigente scolastico.

[NB: acquisire documentazione comprovante l’avvenuta consegna/invio del protocollo]

Un’informativa sintetica sulle regole  generali di comportamento da tenere prima dell’inizio del servizio di trasporto e  a bordo del mezzo di trasporto scolastico è altresì fornita anche attraverso il sito web aziendale e, a bordo del mezzo,  mediante pittogrammi e/o depliants.

Le regole comportamentali sono, in particolare, le seguenti:

obbligo per i genitori/esercenti la potestà genitoriale/tutori degli studenti trasportati di rilevare la temperatura prima della salita sul mezzo di trasporto e di impedirne l’accesso in caso di alterazione febbrile anche nei tre giorni precedenti o nel caso in cui gli stessi siano stati in diretto contatto con persone affette da infezione Covid-19 nei quattordici giorni precedenti l’utilizzo del mezzo.

L’azienda si riserva di controllare, al momento della salita alla partenza, la temperatura corporea degli studenti mediante termoscanner, vietando la salita a bordo qualora si manifesti uno stato febbrile. A tal fine, nel caso specifico di servizi di trasporto scolastico, i genitori/tutori degli studenti utenti del servizio rilasceranno, in sede di adesione al servizio stesso, apposito consenso scritto alla rilevazione della temperatura e assumeranno l’impegno a non far salire lo studente nel caso sia riscontrata una temperatura superiore a 37,5 °C. [necessario coordinamento con i comuni].

Ai fini del rispetto dei predetti obblighi e divieti i genitori/soggetti esercenti la potestà genitoriale/tutori assumono, in sede di adesione al servizio, uno specifico impegno e le conseguenti responsabilità in caso di inosservanza;

obbligo di indossare correttamente alla salita sul mezzo di trasporto e durante tutte le fasi del trasporto una mascherina a protezione sia del naso che della bocca. E’ compito dei genitori/soggetti esercenti la potestà genitoriale/tutori assicurare che gli studenti sotto la propria responsabilità dispongano della mascherina necessaria per accedere al mezzo di trasporto scolastico. Ai fini del rispetto di tale obbligo  i genitori/soggetti esercenti la potestà genitoriale/tutori assumono, in sede di adesione al servizio, uno specifico impegno e le conseguenti responsabilità in caso di inosservanza.

All’inizio di ogni servizio il conducente richiamerà gli studenti al rigoroso rispetto dell’obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata del trasporto. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina.

Gli operatori del trasporto  scolastico addetti all’assistenza degli alunni disabili, qualora non sia sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente,  potranno utilizzare, unitamente alla mascherina chirurgica, ulteriori dispositivi di protezione individuale come guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose, ferma restando la necessità di tener conto, nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione delle diverse tipologie di disabilità presenti;

 

A prescindere dalla presenza di disabili, l’eventuale accompagnatore presente a bordo del mezzo di trasporto scolastico è tenuto ad indossare una mascherina chirurgica e a controllare il rispetto, da parte degli studenti, dell’obbligo di indossare la mascherina stessa.

 

l’obbligo di rispettare, nell’accesso al mezzo di trasporto, le norme comportamentali di seguito descritte. In particolare, gli studenti avranno l’obbligo:

nell’attesa alla fermata, gli studenti di mantenere il stanziamento interpersonale di almeno 1 metro;

nelle fasi di salita e discesa dal mezzo di trasporto, di attenersi alle indicazioni del conducente che regolerà i tempi di salita e discesa e l’apertura delle porte utilizzabili da ciascuno studente in modo tale da evitare possibili contatti e consentire il distanziamento di 1 metro.  In particolare, il conducente ovvero, ove presente, l’accompagnatore consentirà la salita sul mezzo di trasporto ad uno studente per volta avendo cura di far salire lo studente successivo solo dopo che il precedente si sia seduto. Analogamente la discesa sarà consentita ad uno studente per volta dando la precedenza agli studenti seduti vicino alle uscite, mentre gli altri studenti avranno l’obbligo di non alzarsi dal proprio posto se non quando il passeggero precedente sia sceso.

 

l’obbligo di mantenere il posto assegnato durante tutta la marcia e fino alla fine del trasporto salvo diversa autorizzazione del conducente.

L’azienda procede all’assegnazione dei posti nel rispetto della regola generale del distanziamento interpersonale, a bordo del mezzo di trasporto, di almeno 1 metro. Ai fini del rispetto dell’obbligo di distanziamento, l’azienda adotta pratiche di esplicita individuazione dei sedili che non possono essere occupati, contrassegnandoli prima della partenza con appositi markers.

Il distanziamento di 1 metro non sarà attuato relativamente alle sedute, su posti singoli, utilizzate in verticale e con esclusione del posizionamento “faccia a faccia” dei sedili, nonché relativamente agli studenti che vivono nella medesima unità abitativa.

Non sarà altresì attuato il distanziamento interpersonale di 1 metro realizzando un maggior riempimento del mezzo di trasporto fino alla capacità massima dello stesso, per itinerari casa-scuola-casa che implichino il maggior riempimento per un tempo non superiore a 15 minuti.

Il distanziamento di un metro non sarà attuato temporaneamente relativamente agli studenti in difficoltà che manifestino necessità di prossimità.

In ogni caso è  fatto divieto agli studenti trasportati di sedere accanto e di avvicinarsi al conducente anche solo per chiedere informazioni.

Gli zaini/cartelle dovranno essere riposti negli spazi a ciò riservati o sulle ginocchia, mentre è vietato occupare altri posti o ingombrare il corridoio.

 

l’obbligo di igienizzare frequentemente le mani nel corso del trasporto utilizzando i disinfettanti disponibili negli appositi dispenser collocati all’ingresso del mezzo di trasporto. L’azienda indicherà, mediante apposita segnaletica, l’obbligo per gli studenti di igienizzare le mani al momento della salita mezzo di trasporto sia all’andata che al ritorno da scuola;

 

l’obbligo di asportare eventuali rifiuti personali prodotti durante il trasporto (bottiglie, fazzoletti, giornali, ecc.) ed eventuali oggetti personali; è vietato portare a bordo dell’autobus/scuolabus giochi e quanto non sia necessario all’attività scolastica.

 

E’ compito del conducente e dell’eventuale accompagnatore presente a bordo dell’autobus richiamare gli studenti trasportati al rispetto di tutte le misure di sicurezza sopraindicate. La loro violazione, qualora sia tale da compromettere la salute e la sicurezza dei passeggeri e del conducente, potrà comportare l’interruzione del servizio di trasporto sino al ripristino di idonee misure di protezione.

Gli studenti devono essere informati delle regole di comportamento generale sopraindicate e devono essere responsabilizzati riguardo all’obbligo di osservarle con senso di responsabilità a tutela della salute propria e del prossimo al fine di evitare le relative conseguenze e sanzioni da parte delle Autorità competenti. A tal fine i genitori/soggetti esercenti la responsabilità genitoriale/tutori  dovranno collaborare affinchè le regole di condotta sopraindicate siano rispettate.

 

La responsabilità individuale di tutti gli utenti dei servizi di trasporto, anche minori, rimane, infatti, un punto essenziale per garantire l’uso delle mascherine ed il rispetto di tutte le misure di prevenzione del contagio e per prevenire comportamenti che possono aumentare il rischio di diffusione del virus.

A seguito di massimo tre segnalazioni di violazione delle presenti disposizioni da parte dello stesso utente, l’azienda segnalerà la circostanza all’ente affidante il servizio ai fini dei conseguenti provvedimenti anche di revoca della fruizione del servizio di trasporto.

 

  1. MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA DEI LAVORATORI

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, sarà sottoposto al controllo della temperatura corporea. 

Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione – nel rispetto delle indicazioni di seguito riportate – saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie aziendali, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. Si allega specifica informativa in merito.

A tal fine si provvede in particolare a:

rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisito. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali;

fornire anche oralmente l’informativa sul trattamento dei dati personali;

applicare le misure di sicurezza e organizzative adottate per proteggere i dati GDPR (General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679 in vigore dal 25 maggio 2018);

assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore;

raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19.

L’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

 

  1. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

Al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti l’azienda si impegna a comunicare ai propri fornitori, in via preventiva e comunque prima dell’ingresso in azienda, le procedure, percorsi e tempistiche di accesso adottate.

Espletate le procedure di ingresso i fornitori saranno tenuti ad adottare i seguenti comportamenti:

gli autisti dei mezzi di trasporto (es. trasporto di carburanti destinati ai depositi/cisterne interne aziendali, di forniture di materiali per officine interne ed uffici, ecc.) dovranno attenersi alla rigorosa distanza di 1 metro per l’approntamento delle attività di scarico e rimanere a bordo dei propri mezzi nei tempi di attesa. In nessun caso potranno accedere agli uffici;

i fornitori di cui sia necessario l’ingresso nei locali aziendali (imprese di pulizie, manutenzione, clienti, ecc.) dovranno sottostare a tutte le regole aziendali valide per il personale dipendente, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 3;

i fornitori potranno utilizzare solo i servizi igienici dedicati, oggetto di igienizzazione giornaliera. E’ vietato l’utilizzo di servizi igienici riservati ai lavoratori dell’azienda.

In caso di appalti da eseguirsi nei locali e/o pertinenze aziendali, l’azienda consegnerà o trasmetterà copia del presente protocollo all’impresa appaltatrice che assumerà contrattualmente l’impegno a renderne preventivamente edotti i lavoratori addetti all’appalto. L’azienda deve vigilare affinché i lavoratori della stessa impresa appaltatrice o delle imprese terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

Qualora lavoratori dipendenti da aziende terze operanti nello stesso sito aziendale (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) risultassero positivi al COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.

Sarà altresì ridotto per quanto possibile l’accesso ai visitatori.

  1. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

Ai fini del presente protocollo si intende per:

igienizzazione, il processo equivalente alla detersione, che consiste nella rimozione e nell’allontanamento dello sporco e dei microrganismi in esso presenti, con conseguente riduzione della carica microbica. La detersione è un intervento obbligatorio prima della disinfezione perché lo sporco è ricco di microrganismi in grado di ridurre l’attività dei disinfettanti;

disinfezione, il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;

sanificazione, il complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell’aria.

Le predette operazioni di igienizzazione, disinfezione e sanificazione sono svolte dall’azienda nel rispetto delle disposizioni previste dalle circolari n. 5443 del 22 febbraio 2020 e n. 17644 del 22 maggio 2020 del Ministero della Salute e delle indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, in particolare

L’azienda garantisce la igienizzazione giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro (incluse tastiere, schermi touch, mouse, ecc.) e delle aree comuni e di svago, nonché la disinfezione frequente di superfici e oggetti esposti al contatto con maggiore frequenza.

L’azienda procede altresì all’igienizzazione, disinfezione e sanificazione dei mezzi di trasporto almeno una volta al giorno nel rispetto delle disposizioni previste dalle specifiche circolari n. 5443 del 22 febbraio 2020 e n. 17644 del 22 maggio 2020 del Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità. In caso di cambio del conducente nel corso di un servizio, il conducente subentrante effettua la disinfezione del volante, della leva del cambio e della cintura di sicurezza quando cambia il conducente. L’ Azienda adotta, altresì, interventi straordinari di sanificazione degli autobus/scuolabus a cadenza più ravvicinata, ove necessario tra un servizio e l’altro.

La sanificazione e l’igienizzazione riguarda tutte le parti frequentate da utenti, lavoratori, clienti, fornitori e/o altri visitatori.  

Nel caso di presenza di una persona con sospetta infezione da COVID-19 all’interno dei locali aziendali o dei mezzi di trasporto, si procede nel più breve tempo alla igienizzazione e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni delle circolari n. 5443 del 22 febbraio 2020 e n. 17644 del 22 maggio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

Le operazioni di igienizzazione, disinfezione e sanificazione svolte sono opportunamente annotate dall’azienda con indicazione dei luoghi sanificati, della cadenza temporale adottata e delle tipologie di disinfettanti utilizzati (con allegazione dei documenti relativi ai prodotti utilizzati). La relativa documentazione è conservata per almeno sei mesi.

Sono messe in atto, inoltre, tutte le misure possibili volte ad avere il maggior ricambio naturale d’aria negli ambienti chiusi, intensificando, laddove possibile, la manutenzione degli impianti di aerazione.

A bordo dei mezzi di trasporto il ricambio dell’aria è assicurato in modo costante e continuativo, con massimo ricorso all’aerazione naturale.

 

  1. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

Tutte le persone presenti in azienda, inclusi i conducenti, sono obbligate ad adottare le necessarie precauzioni igieniche.

E’ raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone con i detergenti messi a disposizione dall’azienda.

Nei locali aziendali distanti dai servizi igienici e sui mezzi di trasporto, in punti facilmente individuabili e accessibili, sono collocati e costantemente mantenuti e riforniti distributori di gel per l’igienizzazione frequente delle mani, che per passeggeri e conducenti deve avvenire anche durante il viaggio. La superficie esterna dei dispenser è oggetto di frequente igienizzazione da parte del personale preposto, in particolare quando non si tratti di dispositivi a raggi infrarossi. Per i dispenser collocati a bordo dei mezzi di trasporto l’igienizzazione, nel corso di un servizio, sarà effettuata dal conducente.

Sia nei locali igienici che nei luoghi dagli stessi distanti e sui mezzi di trasporto scolastico sono affissi depliant con l’invito a un frequente uso da parte di tutti.

 

  1. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L’azienda mette a disposizione di tutto il personale, quale dispositivo di protezione individuale, mascherine da utilizzare in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità.

Ai lavoratori che condividono spazi comuni e a quelli che non possono lavorare sistematicamente ad una distanza superiore ad 1 metro l’azienda mette a disposizione mascherine chirurgiche e/o mascherine monouso o lavabili in materiale multistrato idonee a fornire un’adeguata barriera, tali da coprire dal mento al naso e da garantire aderenza e respirabilità come previsto dal D.P.C.M. 7 agosto 2020). I lavoratori sono tenuti ad indossarle.

Ai lavoratori che lavorano sistematicamente a una distanza interpersonale inferiore ad 1 metro, semprechè non siano possibili altre soluzioni organizzative, l’azienda mette a disposizione mascherine chirurgiche e/o mascherine monouso, tali da coprire dal mento al naso e da garantire aderenza e respirabilità, nonchè gli eventuali altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.) individuati con il supporto del medico competente e conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. I lavoratori sono tenuti a indossare i predetti dispositivi.

Nelle ipotesi di lavoro sistematico a distanza inferiore a 1 metro e in mancanza di mascherine, l’Azienda, con il supporto del medico competente, individua di volta in volta le ipotesi alternative.

Per quanto riguarda il personale viaggiante, l’azienda mette a disposizione le mascherine già sopra indicate che il personale è tenuto a indossare per tutta la durata del servizio.

L’azienda doterà il personale viaggiante di ulteriori mascherine per gestire eventuali situazioni di emergenza riferibili a studenti che ne siano provvisoriamente sprovvisti.

Un’esplicita indicazione all’uso delle mascherine da parte dei conducenti e delle mascherine e dei guanti da parte dell’altro personale di servizio è contenuta, tra l’altro, nella circolare del Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, n. 14916 del 29 aprile 2020, qui richiamabile per analogia, recante per oggetto “Indicazioni per la rimodulazione delle misure contenitive di fase 2 in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre, nell’ottica della ripresa del pendolarismo, nel contesto dell’emergenza SARS-COV-“.

  1. GESTIONE SPAZI AZIENDALI COMUNI

Si intendono per spazi aziendali comuni i luoghi di passaggio e di accesso alla postazione di lavoro.

L’accesso agli spazi aziendali comuni all’interno degli stessi è contingentato in modo da assicurare il distanziamento di 1 metro. Il tempo di sosta non può superare 15 min.  E’ garantita la presenza di detergenti opportunamente segnalati.

All’interno degli stessi è obbligatorio l’utilizzo della mascherina chirurgica e/o monouso e la ventilazione continua dei locali.

Per quanto riguarda la pulizia e sanificazione si fa rinvio a quanto previsto al precedente punto 5.

 

  1. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Nel rispetto delle previsioni e delle prerogative stabilite dal CCNL l’azienda adotta le precauzioni funzionali di seguito indicate al fine di garantire la continuazione dell’attività dell’azienda:

chiusura, ove necessaria, di tutti i reparti non operativi e, ove possibile, il ricorso allo smart work o comunque a distanza;

rimodulazione dei livelli di attività, ove necessaria;

rimodulazione degli spazi di lavoro compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali;

per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente, riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni;

riorganizzazione del lavoro dei dipendenti con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;

ricorso, ove possibile, allo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza;

ridefinizione dell’articolazione del lavoro con orari differenziati per favorire il distanziamento interpersonale ed evitare assembramenti all’entrata e all’uscita attraverso la riduzione del numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro resa possibile dalla flessibilità di orari;

ricorso agli ammortizzatori sociali disponibili ai sensi del D.L. n. 18/2020 e degli eventuali provvedimenti successivi in raccordo agli istituti contrattuali generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro, anche utilizzando i permessi e periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti;

organizzazione delle relazioni commerciali riducendo al minimo la necessità di contatto, privilegiando modalità informatiche per la trasmissione e lo scambio della documentazione; qualora non sia possibile evitare lo scambio di documentazione cartacea, occorre comunque mantenere la distanza di almeno un metro e munirsi di guanti per ricevere e firmare la documentazione;

sospensione e annullamento di tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, salvo quelle del personale viaggiante

Il lavoro a distanza sarà favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, fermo restando che l’Azienda garantirà adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza e modalità nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

 

  1. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

Ai fini della gestione dell’entrata ed uscita dei dipendenti:

sono previsti orari di ingresso/uscita tali da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni;

ove possibile sono previste una porta di entrata e una porta di uscita dagli spazi comuni;

è garantita la presenza di detergenti opportunamente segnalati e collocati in punti facilmente individuabili vicino alle zone di ingresso/uscita.

 

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

Gli spostamenti all’interno del sito aziendale sono limitati al minimo indispensabile e devono avvenire nel rispetto delle indicazioni aziendali. A tal riguardo:

sono vietate le riunioni in presenza, salvo che non siano necessarie e urgenti e non sia possibile il collegamento a distanza. In quest’ultimo sarà ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, sarà garantito il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali. Ogni riunione in presenza dovrà essere espressamente autorizzata dalla Direzione aziendale;

sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria. In sostituzione, è possibile effettuare la formazione a distanza.

Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e, quindi, per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione.

 

  1. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

La persona presente in azienda che sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, deve darne immediata dichiarazione all’ufficio del personale, al RLS o altro responsabile aziendale; si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali. L’Azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti. 

L’azienda collabora con le Autorità sanitarie per l’individuazione degli eventuali contatti stretti di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al Covid-19 e, nel periodo dell’indagine, potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente i locali aziendali, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

Il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.

Nel caso uno studente manifesti, a bordo del mezzo di trasporto scolastico, sintomi riconducibili all’infezione per il Covid-19, il personale viaggiante dovrà chiedere allo stesso – fermo restando l’uso della mascherina protettiva – di sedere, ove possibile, isolato rispetto agli altri passeggeri, dovrà informare le Autorità sanitarie e, su indicazione di queste, fermare il mezzo di trasporto per consentirne la discesa. Il personale viaggiante chiederà agli altri utenti di scendere mezzo di trasporto per consentirne una maggiore ventilazione e – compatibilmente con il luogo della fermata – la disinfezione prima della ripresa del servizio di trasporto.  Su indicazione delle Autorità sanitarie potrà essere richiesto cautelativamente ai contatti stretti dello studente sintomatico di non risalire a bordo.   

L’azienda provvederà altresì a segnalare la circostanza all’Istituto scolastico di appartenenza dello studente e ad avvisare i genitori/soggetti esercenti la potestà genitoriale/tutori.

 

  1. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute.

Sono privilegiate le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. La sorveglianza sanitaria periodica non deve essere interrotta.

Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS. Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti, provvedendo alla loro tutela nel rispetto della privacy.

Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

Il medico competente sarà coinvolto per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID-19. La sorveglianza sanitaria porrà particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età.

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID-19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione (D. Lgs 81/2008 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

  1. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

Il mancato rispetto del presente protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

E’ costituito in azienda un comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali, ove presenti, e del RLS. Il comitato opera al fine di valutare l’applicazione e la verifica delle regole del presente protocollo.

 

Manfredonia 31/08/2020

 

 

Allegato

 

Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, c.d. Coronavirus, accedono ai locali e agli uffici di RE MANFREDI consorzio coop sociale arl o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili.

 

Titolare del trattamento

RE MANFREDI consorzio coop sociale arl, con sede legale in Via Rudolf Diesel snc – CAP 71043 – MANFREDONIA , email: consorzioremanfredi@legalmail.it

Tipologia di dati personali trattati e di interessati

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:

i dati attinenti alla temperatura corporea;

le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con soggetti sospetti o risultati positivi al COVID-19;

le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a:

il personale di. Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto di lavoro;

i fornitori, i trasportatori, gli appaltatori, visitatori e ogni altro soggetto terzo autorizzati ad accedere ai locali e agli uffici di RE MANFREDI consorzio coop sociale arl o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali di RE MANFREDI consorzio coop sociale arl saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.

La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.

Natura del conferimento dei dati personali

Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici di RE MANFREDI consorzio coop sociale arl o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso.

Modalità, ambito e durata del trattamento

Il trattamento è effettuato dal personale di RE MANFREDI consorzio coop sociale arl che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.

Il trattamento è effettuato dal Legale Rappresentante, nella sua qualità di Responsabile del trattamento.

Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, RE MANFREDI consorzio coop sociale arl non effettua alcuna registrazione del dato. L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza.

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente fissato al 31 luglio 2020 dalla Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020.

Diritti degli interessati

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione.

Queste richieste potranno essere rivolte a RE MANFREDI consorzio coop sociale arl, con sede legale in Via Rudolf Diesel snc – CAP 71043 – MANFREDONIA , email: consorzioremanfredi@legalmail.it

Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 – 00187 – Roma.

 

 

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